Detrazioni Fiscali e Deducibilità Noleggio Auto a Lungo Termine

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Detrazioni Fiscali e Deducibilità Noleggio Auto a Lungo Termine

DriveSolutions® Italia
Pubblicato da Logok DWA in Fisco e vantaggi · 17 Maggio 2019
Tags: vantaggifiscalinoleggioperpiva
Vantaggi del noleggio a lungo termine
I vantaggi di guidare un’auto con la soluzione di noleggio a lungo termine sono molteplici, sia economici sia gestionali. Il Cliente si libera da tutti gli oneri amministrativi come bollo e assicurazione, inoltre manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, servizio pneumatici, gestione sinistri e vettura sostitutiva che sono a carico della società di noleggio per tutta la durata del contratto. Il Cliente ha a disposizione un veicolo sempre efficiente e ad un costo pianificato, non deve preoccuparsi né sostenere spese ed è definito fin da subito il range di km che può percorrere.



Il Cliente può godersi la sua auto a noleggio liberandosi di tutte le incombenze fiscali e di gestione, senza costi di proprietà, avrà solo un canone mensile chiaro e fisso dall’inizio alla fine del periodo contrattuale scelto.

Alla fine del periodo di noleggio il Cliente potrà decidere se restituire il veicolo, allungare il contratto di noleggio, noleggiare un’altra vettura o riscattarla.


COSTI CERTI
Dall’inizio il Cliente ha chiari i costi di noleggio e i servizi inclusi, senza sorprese


CONSULENTI DEDICATI
Un consulente dedicato sarà sempre a vostra disposizione per l’ottimizzazione dei costi di gestione della flotta auto o del singolo veicolo noleggiato


ZERO PRATICHE
Tutta la gestione delle pratiche è a carico della società di noleggio


ACQUISTO
Al termine del noleggio il Cliente potrà decidere di acquistare il veicolo ad un prezzo vantaggioso

Aspetti fiscali e deducibilità
La deducibilità delle auto a noleggio lungo termine è al 100%, così come sono deducibili tutti quei veicoli riconducibili all’attività dell’impresa, senza i quali l’attività non potrebbe essere svolta. La deducibilità potrebbe variare nel caso in cui il veicolo venga utilizzato sia per l’attività lavorativa sia per uso personale, e nel caso in cui il veicolo non possa essere considerato strumentale all’attività dell’impresa ma sia a disposizione della stessa.

Imposte Dirette
La normativa vigente prevede la piena deducibilità dei costi per i veicoli:
  • definiti beni strumentali ad uso esclusivo dell'attività di impresa
  • destinati ad uso pubblico, come i taxi.
  • che non appartengono alle categorie autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e non inclusi nell'articolo 164 del TUIR come autobus, autocarri, autotreni, trattori stradali.
Nel caso in cui il veicolo venga utilizzato sia per l’attività lavorativa sia per uso personale la detraibilità risulterà soltanto parziale in quanto si presume promiscuità di utilizzo.

Imposte Indirette
La normativa vigente prevede la piena deducibilità dell'IVA per i veicoli:
  • non contemplati dall'art. 19-bis1 del DPR 633/72, come trattori agricoli o forestali. Trattasi di veicoli stradali a motore impiegati nel trasporto stradale di persone o beni con peso anche superiore a 3.500 Kg e con numero massimo di posti a sedere superiore a otto, escludendo il conducente.
  • inclusi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72. Si tratta di mezzi impiegati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'impresa, dell'arte e della professione. Una legge del 2008 prevede una detrazione dell'IVA pari al 100% (anziché al 40%) per veicoli utilizzati ad esclusivo uso aziendale come i mezzi appartenenti a detentori di licenza per lo svolgimento del servizio taxi. E' tuttavia necessario dimostrare che la vettura sia impiegata in modo esclusivo ai fini dello svolgimento della professione. Non è quindi sempre semplice avvalersi di questa facoltà.
  • contemplati nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72. Questi mezzi rappresentano parte integrante dell'attività propria dell'impresa, il cui utilizzo qualifica e realizza l'attività esercitata. Ne costituiscono un valido esempio mezzi utilizzati nelle attività di commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto;
  • inclusi nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72 come le vetture utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio;
  • contemplati nell'art. 19-bis1 del DPR 633/72. Si tratta di vetture fornite dall'azienda al dipendente in uso promiscuo, al quale è addebitato un costo almeno corrispondente al valore del fringe benefit.

Per i veicoli che non rientrano nei casi sopra riportati vige una specifica limitazione forfettaria.


Per maggiori dettagli consigliamo sempre di parlarne con il vostro commercialista, oppure con un nostro consulente DriveSolutions chiamando il numero 0506207307.



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